Art. 37, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(articolo così sostituito dall’art. 224, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.».

L’azienda non è soggetta a progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio che prevedono la partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico.

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