D.Lgs. 33/2013, Art. 31, c.1

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli  atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.

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